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Il Senato approva il nuovo processo penale: dalla violenza di genere al nuovo giudizio abbreviato. Ecco cosa cambia

aula tribunale grande

Nazionale. Ok definitivo in Senato al disegno di legge di delega al governo per la riforma del processo penale, dopo i due voti di fiducia di ieri. A favore 177 senatori, i no sono stati 24. La riforma interviene su molti aspetti del processo, con l’obiettivo di ridurre del 25% la durata media dei processi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery. Si tratta, per gran parte, di una legge delega, che il governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore.

Tra i punti principali della riforma, le novità sulle indagini preliminari, nuovi criteri di priorità per l’azione penale, introduzione dell’improcedibilità, maggiori tutele per le vittime di violenza di genere, norme sulla giustizia riparativa.

IMPROCEDIBILITA – Le novità più importanti, e che sono state oggetto di dibattito acceso nella maggioranza, prima dell’approvazione del testo alla Camera, riguardano l’introduzione del meccanismo dell’improcedibilità, che prevede che il processo si estingua trascorsi due anni tra il primo grado e l’appello e un anno tra appello e Cassazione, termini che possono aumentare per alcuni reati rispettivamente di un anno e sei mesi. La riforma riguarda solo i reati commessi dopo 1 gennaio 2020 ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, in vista dei termini temporali da rispettare, anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo; e delle circa 5mila assunzioni per il personale amministrativo

La norma transitoria è valida fino al 2024. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga: in totale, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria; ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.

Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, oltre alla proroga prevista per tutti i reati, ne sono previste come possibili ulteriori due. Quindi nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (dal 2025). I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’ improcedibilità.

Dopo il 2024, la riforma andrà a regime. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo; in Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi. Binario sempre diverso, per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Un binario diverso è previsto per i reati con aggravante mafiosa con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).

Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.

CRITERI DI PRIORITÀ. Si prevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura.

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE – Cambia la prospettiva: il pm chiede il rinvio a giudizio, solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Il punto di partenza è la percentuale molto alta di assoluzione in primo grado, pari a circa il 40%. I termini di durata massima delle indagini preliminari sono rimodulati rispetto alla gravità del reato. In caso di stasi del fascicolo, si prevede l’intervento del gip, che induca il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti. È garanzia per l’indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo e garanzia per la vittima di dare un impulso al fascicolo fermo, anche per evitare la prescrizione del reato.

DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO – Rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. La riforma prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notificazioni possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempi.

EFFETTI DELL’ ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO– In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

UDIENZA PRELIMINARE. L’udienza preliminare ha mostrato avere una scarsa capacità di filtro, pari al 10%; allunga la durata del giudizio di primo grado, in media, di 400 giorni. La riforma si propone di limitarne la previsione a reati di particolare gravità e, parallelamente, di estendere le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

APPELLO – Confermate le proposte del ddl Bonafede, quanto ad alcune limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado: ad esempio proscioglimento in caso di reati puniti con pena pecuniaria. Resta in via generale la possibilità, tanto del pm, quanto dell’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce un principio giurisprudenziale Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e riaffermare così i diritti violati.

Sono previsti alcuni procedimenti speciali.

PATTEGGIAMENTO – Si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

GIUDIZIO ABBREVIATO – Si prevede tra l’altro che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.

QUERELA – Si estende la querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

PENA PECUNIARIA – Anche a seguito di un monito della Corte Costituzionale, si delega il governo a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

MISURE ALTERNATIVE – Con la riforma si trasformano alcune misure alternative, attualmente di competenza del Tribunale di Sorveglianza, in sanzioni sostitutive delle pene detentivi brevi, direttamente irrogabili dal giudice della cognizione. In questo modo, si dà anche maggiore effettività all’esecuzione della pena. Le pene sostitutive sono delle vere e proprie pene, anche se non comportano la detenzione in carcere: semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie. Si tratta di pene non sospendibili.

VITTIME DI REATO – Delega al governo a definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato. Si introduce per la prima volta la definizione giuridica di vittima. La delega prevede che venga considerata vittima del reato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

VIOLENZA DI GENERE – Si estende la portata delle norme introdotte con la legge sul Codice rosso, in tema di violenza domestica e di genere al tentato omicidio e, in genere, ai delitti commessi in forma tentata (es. violenza sessuale). Si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, per chi viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima: in caso ad esempio di maltrattamenti o stalking. Ora non era previsto l’arresto obbligatorio e quindi chi violava il divieto restava in libertà, con maggiore rischio di reiterare il reato.